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REGOLA BOLLATA


[74a] Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione.
La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica, la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo, di buona memoria e qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto. La Regola è questa:

 

CAPITOLO I

[74]Nel Nome del Signore!

Incomincia la vita dei Frati Minori:

[75] 1La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

[76] 2Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. 3E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

 

CAPITOLO II
Di coloro che vogliono intraprendere questa vita

e come devono essere ricevuti

[77] 1Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. 2I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa 3E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; 4e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; 5dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che «vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri» ( ). 6Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.

[78] 7E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo l'ispirazione del Signore. 8Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri.

[79] 9Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo 10a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio.

[80] 11Terminato, poi, l’anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e Regola. 12E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; 13poiché, come dice il Vangelo,« nessuno che pone la mano all'aratro e poi svolge indietro è adatto per il regno di Dio» «nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio» ( ).

[81] 14E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. 15E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. 16E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. 17Li ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

CAPITOLO III
Del divino ufficio e del digiuno,

e come i frati debbano andare per il mondo 

[82] 1I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, 2e perciò potranno avere i breviari.

[83] 3l laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; 4e preghino per i defunti.

[84] 5E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. 6La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno , coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. 7Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino. 8Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. 9Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.

[85] 10Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole ( ), e non giudichino gli altri; 11ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. 12E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.

[86] 13In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa ( ); 14e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati ( ).

CAPITOLO IV
Che i frati non ricevano denari

[87] 1Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. 2Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, 3salvo sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.

CAPITOLO V 

Del modo di lavorare

[88] 1Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione 2così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano ( ) lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. 3Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, 4e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.

CAPITOLO VI
Che i frati di niente si approprino,
e del chiedere l'elemosina e dei frati infermi

[89] 1I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. 2E come pellegrini e forestieri ( ) in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. 3Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. 4Questa è la sublimità dell'altissima povertà ( ) quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli ( ), vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. 5Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei viventi ( ). 6E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.

[90] 7E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente 8E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

[91] 9E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi ( ).

CAPITOLO VII
Della penitenza da imporre ai frati che peccano

[92] 1Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio.

[93] 2I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi im¬pongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio.
[94] 3E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.

CAPITOLO VIII
Della elezione del Provinciale di questa fraternità
e del capitolo di Pentecoste

[95] 1Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire. 2Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; 3e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

[96] 4E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all'unanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. 5Dopo il Capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a capitolo.

 

CAPITOLO IX
Dei predicatori

[97] 1I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. 2E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.

[98] 3Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro parole siano ponderate e caste ( ), a utilità e a edificazione del popolo, 4annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi ( ).

 

CAPITOLO X
Dell'ammonizione e della corruzione dei frati

[99] 1I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola.

[100] 2I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. 3Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.

[101] 4E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. 5I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; 6infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.

[102] 7Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da ogni superbia, vana gloria, invidia, avarizia ( ), cure o preoccupazioni di questo mondo ( ), dalla detrazione e dalla mormorazione.

[103] 8E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, 9di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, 10e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano ( ); 11beati quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli ( ). 12E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo» ( ).

 

CAPITOLO XI
Che i frati non entrino nei monasteri delle monache

[104] 1Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, 2e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale licenza.

[105] 3Né si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

 

CAPITOLO XII
Di coloro che vanno tra i saraceni e tra gli altri infedeli

[106] 1Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. 2I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.

[107] 3Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità,

[108] 4affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili nella fede ( ) cattolica, osserviamo la povertà, l’umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.

[109] Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dal Laterano, il 29 novembre (1223), anno ottavo del nostro pontificato.